Sez. U, Sentenza n. 260 del 03/02/1972 (Rv. 356078 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA PA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE - INSEGNANTI DI SCUOLE PUBBLICHE ELEMENTARI - PRECETTORI - CONFIGURABILITA - OBBLIGO DI VIGILANZA SUGLI SCOLARI - ESTENSIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA PA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE - INSEGNANTI DI SCUOLE PUBBLICHE ELEMENTARI - PRECETTORI - CONFIGURABILITA - OBBLIGO DI VIGILANZA SUGLI SCOLARI - ESTENSIONE.*
Nella nozione di precettore di cui al secondo comma dell'art 2048 cod civ, rientrano i maestri e gli insegnanti in genere, e, quindi, anche i maestri delle scuole pubbliche elementari, a carico dei quali l'Obbligo di vigilare sugli alunni e imposto dall'art 350 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con RD 26 aprile 1928 n 1297. Tale vigilanza e diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano Atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da Atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani. (Conf 263'70, mass n 345117, 345118, 345119, 345120).*
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1928 num. 1297 art. 350, Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)