Sez. 3, Sentenza n. 2342 del 07/06/1977 (Rv. 386057 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE - ABBANDONO DEGLI ALUNNI DA PARTE DI UN INSEGNANTE ELEMENTARE - RESPONSABILITA PER I DANNI SOFFERTI DA UN ALUNNO A CAUSA DELL'ASSENZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART 2048 COD CIV ED ART 350 DEL RD N 1297 DEL 1928.*
RESPONSABILITA CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE - ABBANDONO DEGLI ALUNNI DA PARTE DI UN INSEGNANTE ELEMENTARE - RESPONSABILITA PER I DANNI SOFFERTI DA UN ALUNNO A CAUSA DELL'ASSENZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART 2048 COD CIV ED ART 350 DEL RD N 1297 DEL 1928.*
L'insegnante elementare che, pur non allontanandosi dall'edificio scolastico, abbandona gli alunni, anche per breve tempo, senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele affinche i minori non vengano a trovarsi in incontrollata liberta e non si trovino percio esposti a facili pericoli, e responsabile del danno che un alunno venga a sopportare a causa dell'assenza. Tale responsabilita deriva non solo dal principio generale della responsabilita dei precettori (art 2048 cod civ), ma anche dall'art 350 RD n 1297 del 1928 (regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), che impone al maestro l'Obbligo di sorveglianza, e percio di presenza continua nell'ambiente in cui si trovano gli alunni. (V 997/73, mass n 363397; (V 263/70, mass n 345118).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Regio Decr. 26/04/1928 num. 1297 art. 350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)