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Sez. 6, Sentenza n. 11386 del 22/01/2003 Ud. (dep. 11/03/2003) Rv. 223950 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA | Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Denuncia di un fatto costituente reato alla polizia giudiziaria - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223950-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA

Ai fini della valutazione della manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, il giudice può prendere in esame il complessivo comportamento della persona offesa e dar conto degli elementi su cui ha fondato la sua valutazione; mentre, tale valutazione non può essere fondata unicamente in base al contenuto della denunzia di un fatto reato alla polizia giudiziaria in quanto tale deduzione implica l'annullamento della distinzione tra i reati perseguibili d'ufficio e quelli perseguibili a querela.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)