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Sez. 5, Sentenza n. 11726 del 16/10/1997 Ud. (dep. 16/12/1997) Rv. 209272 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA | Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Denuncia di un fatto costituente reato alla polizia giudiziaria - Successiva ratifica - Sufficienza.
Stato
decisa il 1997-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209272-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA

In tema di querela, la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela: a tal fine è quindi sufficiente che la denuncia di un fatto costituente reato, alla P.G., venga successivamente ratificata, dovendosi dedurre da tale comportamento la implicita volontà di perseguire penalmente l'autore dei fatti denunciati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)