Sez. 5, Sentenza n. 8034 del 25/05/1999 Ud. (dep. 18/06/1999) Rv. 213806 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA | Speciali o particolari - Necessità - Esclusione - Valutazione di merito - Insindacabilità in cassazione - Condizioni.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA
Ai fini della validità di una querela, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della parte offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati. L'apprezzamento della volontà di querelarsi o meno costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l'interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)