Sez. 2, Sentenza n. 6162 del 16/03/2007 (Rv. 596701 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ - SILENZIO | Valore negoziale di consenso - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a costi di servizi telefonici.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ - SILENZIO
Affinché il silenzio possa assumere il valore negoziale di consenso, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra. (Nella specie, relativa alla ritenuta differenziazione tra il costo del servizio telefonico "videotel" e quello del servizio aggiuntivo "gateway", il cliente, operante nel settore, aveva ricevuto per lungo periodo richieste di canone di ammontare di molto superiore a quello previsto per il solo servizio "videotel" senza muovere alcuna obiezione, così inequivocabilmente dimostrando, secondo la sentenza confermata dalla S.C., il proprio consenso e accettazione senza riserve dell'altro servizio e del relativo corrispettivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)