diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3403 del 20/02/2004 (Rv. 570353 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ - SILENZIO | Valore negoziale di consenso - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570353-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ - SILENZIO

Affinché il silenzio possa assumere il valore negoziale di consenso, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra. (La Corte, nel ritenere corretta la pronuncia di risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico per inadempimento dell'affittuario, ha escluso che potesse attribuirsi al contegno del proprietario - il quale aveva iniziato l'azione a distanza di diversi anni dalla realizzazione degli interventi effettuati sul fondo dall'affittuario - il valore di consenso alla radicale trasformazione del fondo, giacché, in presenza del lungo e tormentato contenzioso intercorso fra le stesse parti in ordine all'effettiva titolarità della proprietà del fondo invocata dal conduttore, questi non avrebbe potuto invocare il legittimo affidamento sull'adesione del proprietario ai miglioramenti nel frattempo apportati al terreno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)