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Sez. L, Sentenza n. 2743 del 18/03/1987 (Rv. 451858 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA NEL CORSO DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - STABILITÀ DEL RAPPORTO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1987-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451858-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA NEL CORSO DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - STABILITÀ DEL RAPPORTO - ESTREMI.*

La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre in costanza del rapporto di lavoro solo se quest'ultimo possa considerarsi stabile, nel senso che sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia del licenziamento del lavoratore alla sussistenza di circostanze obiettive, mentre, sul piano processuale, preveda il potere del giudice di verificare i presupposti della risoluzione del rapporto e di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Tale carattere di stabilità è assicurato, nel rapporto di lavoro di diritto privato, dall'applicabilità della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ovvero da una regolamentazione collettiva che - secondo l'apprezzamento del giudice del merito (incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato) - tuteli il lavoratore con una intensità almeno equivalente. (V 73/84, mass n 432333; (Conf 5582/85, mass n 442774).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)