Sez. L, Sentenza n. 5582 del 14/11/1985 (Rv. 442774 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORSO IN COSTANZA DI RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CARATTERE DI STABILITÀ DEL RAPPORTO - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORSO IN COSTANZA DI RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CARATTERE DI STABILITÀ DEL RAPPORTO - ESTREMI.*
La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre normalmente in costanza del rapporto di lavoro solo se quest'ultimo possa considerarsi stabile nel senso che - indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro - sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Tale carattere di stabilità è assicurato, nel rapporto di lavoro di diritto privato, dalla applicabilità della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, ovvero dalla previsione di una normativa speciale che assicuri al lavoratore una tutela di pari intensità. (Conf 73/84, mass n 432333; (Conf 1124/83, mass n 425905).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)