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Sez. L, Sentenza n. 2968 del 21/06/1989 (Rv. 463155 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DEL RAPPORTO - CONDIZIONE - STABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1989-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463155-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN COSTANZA DEL RAPPORTO - CONDIZIONE - STABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*

La stabilità del rapporto di lavoro, che consente la decorrenza, in costanza del medesimo, della prescrizione quinquennale del credito del lavoratore, sussiste ove detto rapporto sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia del licenziamento alla sussistenza di circostanze obiettive e, sul piano processuale, preveda il potere del giudice di verificare i presupposti della risoluzione del rapporto e di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Tale stabilità - che deve essere provata dal datore di lavoro, il quale eccepisca la prescrizione predetta - è assicurata dalla applicabilità della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, oppure dalla soggezione del rapporto ad una regolamentazione collettiva che - secondo l'apprezzamento del giudice del merito (incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato) - tuteli il lavoratore con un'intensità almeno equivalente, restando escluso che possa considerarsi tale una disciplina che preveda specifiche ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ma nulla stabilisca circa le conseguenze del licenziamento intimato in violazione della normativa regolamentare o che le limiti all'Obbligo del risarcimento del danno. (V 2918/87, mass n 452037; (V 2743/87, mass n 451858; (V 2736/86, mass n 445785; (V 25/86, mass n 443665).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)