Sez. L, Sentenza n. 9185 del 15/09/1997 (Rv. 508035 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla computabilità del premio di produzione nella base di maggiorazione della cosiddetta indennità di turno, da considerare ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione e l'applicazione da parte del giudice di merito delle clausole dei contratti collettivi postcorporativi è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione di norme di ermeneutica contrattuale, non anche della violazione o falsa applicazione delle clausole medesime(Nella specie la sentenza impugnata aveva ritenuto che il premio di produzione corrisposto al lavoratore presentasse i requisiti contrattuali del compenso normalmente erogato, sicché esso doveva rientrare nella base di maggiorazione della cosiddetta indennità di turno, da considerare ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità; la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che si limitava a proporre una diversa lettura delle norme contrattuali, senza alcuna specifica denunzia di violazione delle regole legali di interpretazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)