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Sez. L, Sentenza n. 537 del 19/01/1995 (Rv. 489731 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ai C.C.N.L. per gli autoferrotranvieri del 1976 e 1980 in tema di determinazione della retribuzione normale ai fini del calcolo delle indennità di trasferta e di diaria ridotta.
Stato
decisa il 1995-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489731-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, della disciplina collettiva di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto, alla stregua dei contratti collettivi nazionali per gli autoferrotranvieri del 1976 e del 1980, che la retribuzione normale, rilevante ai fini della determinazione delle indennità di trasferta e di diaria ridotta, non comprendesse i ratei delle mensilità aggiuntive, malgrado il carattere retributivo delle stesse.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)