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Sez. L - , Ordinanza n. 19032 del 31/07/2017 (Rv. 645261 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Art. 4, comma 90, della l. n. 350 del 2003 - Alluvione piemontese del 1994 - Agevolazioni - Estensione a contributi e premi già versati- Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645261-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Le agevolazioni previste dall'art. 4, comma 90, della l. n. 350 del 2003, in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali in Piemonte nel novembre 1994, pur realizzando, secondo la decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del T.F.U.E., possono essere ugualmente concesse qualora l'aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE "de minimis" applicabile (nella specie, il n. 1407 del 2013), oppure possa beneficiare della deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2, del T.F.U.E., spettando al giudice di merito l'accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicabilità del beneficio. Rientrano nel novero dei beneficiari anche coloro che abbiano già ottemperato al pagamento dell'obbligazione contributiva, in quanto una interpretazione che escludesse costoro contrasterebbe con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa la irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l'irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 90 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)