Sez. L - , Ordinanza n. 7834 del 29/03/2018 (Rv. 648041 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Agevolazioni ex art. 4 della l. n. 350 del 2003 - Natura di aiuti individuali - Configurabilità - Presupposti - Alluvione dei territori del Piemonte - Art. 1, commi 771-774, della l. n. 205 del 2017 - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Le agevolazioni previste dall'art. 4, comma 90, della l. n. 350 del 2003, in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali in Piemonte nel novembre 1994, pur realizzando, secondo la decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea-T.F.U.E., possono essere ugualmente concesse qualora l'aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE "de minimis" applicabile, oppure possa beneficiare della deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2, del citato Trattato; in tal senso depone anche la successiva previsione di cui all'art. 1, commi 771-774, della l. n. 205 del 2017.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 90 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 771 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 772 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 773 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 774 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108, Regolam. Commissione CEE 18/12/2013 num. 1407
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)