Sez. 6, Sentenza n. 182 del 28/11/2017 Ud. (dep. 08/01/2018) Rv. 271975 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità dell'appello - Dovere del giudice di applicare il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto da una legge successiva - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
L'inammissibilità dell'appello relativo al trattamento sanzionatorio non esime il giudice dal dovere di applicare il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto da una legge successiva anche nel caso in cui la pena inflitta ai sensi della disciplina previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della corte di appello che aveva dichiarato inammissibile per genericità del motivo l'appello proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 emessa prima delle modifiche normative introdotte dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, conv. in legge 16 maggio 2014, n. 79).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/05/2014 num. 79, Decreto Legge 20/03/2014 num. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)