Sez. 1, Ordinanza n. 44679 del 21/10/2004 Cc. (dep. 17/11/2004) Rv. 230300 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Rigetto dell'opposizione - Ricorso in cassazione - Rappresentanza di un difensore iscritto all'albo speciale - Necessità - Omissione - Conseguenze.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
È inammissibile il ricorso, proposto contro il provvedimento che abbia rigettato l'opposizione al diniego di liquidazione dei compensi professionali prestati in materia di gratuito patrocinio, allorchè il gravame venga personalmente sottoscritto dal difensore della persona ammessa al beneficio, atteso che il ricorrente - indipendentemente dalla propria qualifica professionale - assume nel procedimento il ruolo di parte e deve pertanto avvalersi della rappresentanza, nel giudizio di legittimità, di un difensore iscritto nell'albo speciale.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)