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Sez. 1, Ordinanza n. 37170 del 08/06/2004 Cc. (dep. 22/09/2004) Rv. 230022 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - ricorso - IN GENERE | Facoltà della parte di proporre personalmente il ricorso - Nozione di "parte" - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230022-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - ricorso - IN GENERE

Nel processo penale la "parte" legittimata a presentare personalmente ricorso per cassazione, secondo la previsione dell'art. 613 comma primo cod. proc. pen., è soltanto l'imputato mentre gli altri soggetti, portatori di interessi diversi, sottostanno alla regola generale secondo cui il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione. (Fattispecie relativa a ricorso presentato personalmente dall'interessato, avvocato in autotutela dei propri interessi civili, avverso il provvedimento del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi professionali spettanti per l'espletato patrocinio a spese dello Stato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST., Legge 30/05/2002 num. 115 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)