Sez. 1, Sentenza n. 38280 del 16/09/2004 Cc. (dep. 28/09/2004) Rv. 229741 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi - Natura di mezzo di impugnazione - Esclusione - Possibile "reformatio in peius" - Ammissibilità - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
L'opposizione presentata contro il decreto di liquidazione dei compensi per i difensori di imputati ammessi al gratuito patrocinio non può qualificarsi come impugnazione in senso tecnico e pertanto non è soggetta al principio devolutivo e non si applica ad essa il regime previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. in materia di divieto della reformatio in peius. (Fattispecie in cui, pur essendo l'opposizione limitata alla voce relativa al rimborso della tassa parere il giudice ha rilevato che il difensore non era iscritto all'albo ed ha revocato il decreto di liquidazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 30/05/2002 num. 115 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)