Sez. 3 - , Sentenza n. 17425 del 28/06/2019 (Rv. 654475 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM | Conferimento di azienda in società - Disciplina ex art. 2948 c.c., , relativa a trasformazione di società - Nella formulazione antecedente il d.l. n. 6 del 2003, vigente “ratione temporis” - Applicabilità - Esclusione - Effetti - Liberazione dell'alienante dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta - Esclusione - Limiti - Legittimazione del cedente a contestarne l'esistenza - Sussistenza - Concorrenza della legittimazione dell'acquirente - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM
In caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società, si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 c.c. - nella formulazione antecedente le modifiche introdotte con d.l. n. 6 del 2003, concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con passaggio "ipso iure" dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi - in conseguenza del quale l'alienante non è liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, salvo che non risulti il consenso dei creditori, e permane la sua legittimazione a contestarne l'esistenza, con la quale concorre quella dell'acquirente solo ove si tratti di debiti aziendali che risultino dal libri contabili obbligatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legge 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)