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Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 11/12/2012 Ud. (dep. 14/01/2013) Rv. 254413 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Ecopiazzole - Disciplina novellata di cui all'art. 183, comma primo, lett. mm) del D.Lgs. n. 152 del 2006 - Autorizzazione - Necessità - Presupposti.
Stato
decisa il 2012-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254413-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione di rifiuti non autorizzata, i centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, o "ecopiazzole", necessitano, pur dopo l'introduzione della apposita disciplina di cui all'art. 183 lett. mm) del D.Lgs. n. 152 del 2006, del rilascio di previa autorizzazione regionale laddove il centro non risponda ai requisiti dei decreti ministeriali di riferimento o le attività in esso svolte esulino dalle funzioni proprie del centro. (Nella specie è stata ritenuta l'integrazione, da parte del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, del reato di cui all'art. 256, comma primo, lett. a) e b) del d.lgs n. 152 del 2006 a fronte del profondo degrado del centro, di fatto assoggettato a deposito incontrollato ed indiscriminato di rifiuti di vario tipo sparsi su tutta l'area).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. MM CORTE COST., Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 art. 2 com. 20 CORTE COST., DM Ambiente 08/04/2008, DM Ambiente 13/05/2009

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)