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Sez. 3, Sentenza n. 31403 del 11/05/2018 Ud. (dep. 10/07/2018) Rv. 273694 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Ecopiazzole - Disciplina novellata di cui all'art. 183, comma 1, lett. mm) del d.lgs. n. 152 del 2006 - Autorizzazione regionale - Necessità - Presupposti.
Stato
decisa il 2018-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273694-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione di rifiuti, i centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, o "ecopiazzole", necessitano, anche dopo l'introduzione della apposita disciplina di cui all'art. 183, comma 1, lett. mm) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, del rilascio dell'autorizzazione regionale laddove non rispondano ai requisiti previsti dai decreti ministeriali in materia o le attività in essi svolte esulino dalle funzioni proprie di tali centri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 art. 2 com. 20 CORTE COST., DM Ambiente 08/04/2008, DM Ambiente 13/05/2009

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)