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Sez. 3, Sentenza n. 7950 del 12/01/2011 Ud. (dep. 01/03/2011) Rv. 249384 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (cosiddette ecopiazzole) - Autorizzazione regionale o provinciale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249384-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 4 del 2008 e del D.M. "ambiente" in data 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. "ambiente" del 13 maggio 2009, le piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani non necessitano più della autorizzazione regionale o provinciale, non venendo ivi svolta alcuna attività di stoccaggio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257, Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 art. 2 com. 20 CORTE COST., DM Ambiente 08/04/2008, DM Ambiente 13/05/2009

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)