Sez. L - , Sentenza n. 20680 del 29/09/2020 (Rv. 658918 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Personale ex SCAU - Disciplina ex art. 59 della l. n. 449 del 1997 - Applicabilità - Conseguenze - Diritto all'adeguamento della pensione in godimento - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La disciplina di cui all'art. 59, comma 4, della l. n. 449 del 1997 si applica anche al personale ex SCAU sicché, a far tempo dal 1 gennaio 1998, è impedita la riliquidazione automatica della pensione in godimento al personale dell'ente disciolto, senza che rilevi il trattamento più favorevole previsto dal regolamento SCAU, stante la preminenza della fonte legislativa sulla regolamentare, di cui non può quindi invocarsi la specialità ai fini della ultrattività.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)