Sez. L, Sentenza n. 10346 del 22/04/2008 (Rv. 603002 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA | Pensione - Adeguamento delle prestazioni - Disciplina ex art. 59 legge n. 449 del 1997 - Applicabilità - Conseguenze - Diritto alla riliquidazione della pensione in relazione alla variazione nella retribuzione pensionabile del personale in servizio - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA
La disposizione di cui all'art. 59, quarto comma, della legge n. 449 del 1997, che comporta la soppressione, a decorrere dall'1 gennaio 1998, di meccanismi di adeguamento diversi da quello previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992, anche se collegati all'evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio, impedisce, a partire dalla suddetta data, la riliquidazione automatica, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento I.N.A.M., della pensione dei dipendenti dell'Istituto, risultando pertanto inapplicabile ai dipendenti collocati a riposo la deroga disposta dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 esclusivamente per i "pari grado" in servizio. Sono al riguardo infondati i dubbi di legittimità costituzionale prospettati sotto il profilo della lesione del diritto quesito per coloro che già erano pensionati, atteso che non può ammettersi, in tema di ordinamento pubblicistico delle pensioni, una discrezionalità del legislatore talmente ampia da estendersi fino a peggiorare, una volta subentrato lo stato di quiescenza, il trattamento pensionistico in precedenza spettante e la conseguente vanificazione delle aspettative legittimamente maturate dai lavoratori per il tempo successivo alla cessazione della propria attività, sicché, laddove il legislatore - orientatosi nel senso di salvaguardare nel tempo il potere di acquisto e l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici unicamente attraverso lo strumento della perequazione automatica dell'importo alle variazioni del costo della vita - , nel prevedere un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale in servizio, non abbia parallelamente esteso analogo adeguamento ai trattamenti pensionistici della medesima categoria, non risulta violato alcun principio costituzionale (v., in conformità, Corte costituzionale, sent. 17 dicembre 1985, n. 349 ed ord. 5 aprile 2006, n. 202).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 02/10/1997 num. 334 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)