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Sez. L, Sentenza n. 19461 del 15/07/2008 (Rv. 604227 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Adeguamento delle prestazioni - Disciplina ex art. 59, quarto comma, legge n. 449 del 1997 - Applicabilità - Ai dipendenti del Comune di Milano - Limiti - Diritto al rimborso dei contributi versati - Riconoscimento da parte del Comune di Milano ai soli dipendenti in servizio - Illegittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604227-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

La disposizione di cui all'art. 59, quarto comma, della legge n. 449 del 1997, che ha soppresso, con decorrenza dall'1 gennaio 1998, la perequazione del trattamento pensionistico derivante dalla clausola di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio, si applica anche ai dipendenti del Comune di Milano limitatamente alle somme successive alla data di efficacia della norma, dovendosi conseguentemente escludere un pregiudizio per il pregresso acquisito tenore di vita; né può ritenersi viziata la deliberazione comunale che, abrogato l'aggancio automatico del trattamento integrativo alle variazioni retributive pensionabili, abbia riconosciuto ai soli dipendenti in servizio il diritto al rimborso dei contributi versati, atteso che la diversa situazione giuridica dei pensionati e dei lavoratori giustifica la differente disciplina ed esclude ogni lesione degli articoli 38 e 97 Cost.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)