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Sez. U, Sentenza n. 23738 del 16/11/2007 (Rv. 600261 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Inquadramento in ruolo a seguito di ricorso in giudizio - Azione per differenze retributive relative a periodo antecedente al 30 giugno 1998 - Giurisdizione amministrativa - Devoluzione - Sentenza Corte costituzionale n. 77 del 2007 - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo.
Stato
decisa il 2007-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600261-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Nell'ipotesi di inquadramento in ruolo nel pubblico impiego in seguito a ricorso in giudizio dinanzi al giudice amministrativo, con retrodatazione della nomina a fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della P.A., avente ad oggetto le differenze retributive spettanti per un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001), essendo il rapporto di lavoro costituito fin dalla data stabilita giudizialmente. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2007, la domanda proposta dinanzi al giudice ordinario potrĂ  essere proseguita dinanzi al giudice amministrativo, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 210 art. 69 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)