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Sez. U, Sentenza n. 7943 del 27/03/2008 (Rv. 602350 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Inquadramento in ruolo a seguito di ricorso in giudizio - Azione per il risarcimento del danno da perdita di "chance" relativamente a periodo antecedente al 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602350-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Nell'ipotesi di inquadramento in ruolo nel pubblico impiego a seguito di ricorso in giudizio dinanzi al giudice amministrativo, con retrodatazione della nomina a fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della P.A., avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per la perdita di "chance" conseguenti al ritardato inizio della carriera in relazione al periodo antecedente al 30 giugno 1998, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001), essendo il rapporto di lavoro costituito fin dalla data stabilita giudizialmente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)