Sez. U, Ordinanza n. 9153 del 20/04/2006 (Rv. 588870 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Assunzione con effetti retroattivi ai fini giuridici a seguito di ricorso in giudizio - Azione di risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni perdute - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie anteriore al 30 giugno 1998.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego, in seguito a ricorso in giudizio, con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della P.A. ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene - nel regime di riparto anteriore a quello stabilito dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la "causa petendi" si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, che risulta già esistente, perchè costituito con efficacia retroattiva, nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica. A tal fine pertanto non rileva la soggettiva prospettazione della domanda, qualificata dal lavoratore come responsabilità risarcitoria extracontrattuale dell'amministrazione, riferita a situazione anteriore alla costituzione del rapporto. (Principio affermato in relazione a domanda riguardante una fase del rapporto anteriore al 30 giugno 1998).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)