Sez. 1, Sentenza n. 13408 del 08/06/2006 (Rv. 589521 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA | Licenza di pubblica sicurezza - Subappalto dei servizi - Compatibilità con il principio di "personalità" delle autorizzazioni di polizia - Sussistenza - Ragioni e fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
Benché il carattere necessariamente "intuitu personae" delle autorizzazioni di polizia, desumibile dall'art. 8 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con il r.d. 18 giugno 1931, n. 773), esiga (e tanto più in un ambito "sensibile", quale l'esercizio dell'attività di vigilanza privata) l'identità tra il titolare della licenza e l'effettivo gestore dell'attività autorizzata, da questo principio non deriva - per il soggetto appaltatore di servizi di vigilanza privata per conto di un determinato committente, parte dei quali destinata a svolgersi in un ambito territoriale esterno rispetto a quello per il quale egli è munito di licenza (una diversa provincia) - il divieto di subappaltare, per tale frazione, i servizi stessi (con l'assenso del committente, prescritto ai fini civilistici dall'art. 1656 cod. civ.) ad altro soggetto, regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività di vigilanza privata in detta sfera territoriale; e ciò, stante l'impossibilità di ravvisare nel subappalto una ipotesi di (vietata) rappresentanza nell'esercizio dell'attività soggetta ad autorizzazione di polizia.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 8, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 134 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 136, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST., Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1656
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)