Sez. 2, Sentenza n. 4186 del 18/07/1984 (Rv. 436140 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO - DANNI PROCURATI A TERZI DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA - RESPONSABILITÀ DEL SUBCOMMITTENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO - DANNI PROCURATI A TERZI DALL'ESECUZIONE DELL'OPERA - RESPONSABILITÀ DEL SUBCOMMITTENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Elemento naturale del contratto di subappalto, al pari del contratto di appalto, è quello dell'autonomia del subappaltatore nell'esecuzione delle opere affidategli dal subcommittente, e, pertanto, con riguardo ai danni che siano derivati a terzi da tale esecuzione, la responsabilità del subcommittente può essere affermata solo quando risulti una deroga pattizia di detta autonomia, espressa od implicita, nel senso che il subcommittente medesimo, esorbitando dalla mera sorveglianza di quelle opere, espletabile sia direttamente che a mezzo di mandatari (come nel caso di nomina di un direttore dei lavori), abbia esercitato una penetrante ingerenza sull'attività del subappaltatore, sì da ridurlo al rango di mero esecutore delle proprie prescrizioni. (V 1435/81, mass n 412081; (V 308/76, mass n 378980).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1656, Cod. Civ. art. 1656, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)