Sez. 3, Sentenza n. 15996 del 13/06/2008 (Rv. 603569 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Opposizione agli atti esecutivi - Decreto di improcedibilità dell'opposizione, emesso dal giudice dell'esecuzione in calce al ricorso - Nullità del provvedimento - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Il decreto con cui il giudice dell'esecuzione, in calce al ricorso proposto per l'opposizione agli atti esecutivi, dichiari improcedibile l'opposizione, ancor prima che venga instaurato il contraddittorio e che la causa sia debitamente istruita, è radicalmente nullo, non essendo riconducibile alla tipologia del giudizio di opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. che, nel sistema delineato dal codice di rito, deve svolgersi con un procedimento contenzioso e concludersi con un provvedimento che deve presentare i caratteri della sentenza, non solo sotto il profilo formale (art. 132 cod. proc. civ.), ma anche sotto quello strutturale, perché emessa a conclusione di un procedimento introdotto e svoltosi con le forme del processo contenzioso ordinario. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione aveva, con provvedimento in calce al ricorso, dichiarato illegittimamente inammissibile l'opposizione, perché proposta dopo l'emissione del decreto di trasferimento all'aggiudicatario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)