Sez. L, Sentenza n. 7575 del 20/04/2004 (Rv. 572200 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Provvedimento del giudice dell'esecuzione dichiarante la tardività delle contestazioni sull'ammontare dei crediti fuori da un procedimento di opposizione agli atti esecutivi - Nullità - Necessità di un procedimento contenzioso definito con sentenza - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
I provvedimenti del giudice dell'esecuzione, emessi al di fuori di un procedimento di opposizione agli atti esecutivi, con i quali si dichiari la tardività delle contestazioni svolte dal debitore in ordine all'ammontare dei crediti fatti valere esecutivamente dal creditore non solo non hanno contenuto decisorio, ma sono radicalmente nulli, non essendo riconducibili alla tipologia del giudizio di opposizione agli atti esecutivi che, nel sistema delineato dal codice di rito, deve svolgersi con un procedimento contenzioso e concludersi con un provvedimento che deve presentare i caratteri della sentenza, non solo sotto il profilo formale, ma anche sotto quello strutturale, perché emessa a conclusione di un procedimento introdotto e svoltosi con le forme del processo contenzioso ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)