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Sez. 3, Sentenza n. 5915 del 20/04/2001 (Rv. 546151 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Decreto di improcedibilità dell'opposizione, emesso in calce al ricorso di opposizione agli atti esecutivi - Provvedimento radicalmente nullo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546151-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Il decreto con cui il giudice dell'esecuzione, in calce al ricorso proposto per l'opposizione agli atti esecutivi, dichiari non procedibile l'opposizione perché tardiva e condanni la parte alla spese del giudizio, va ritenuto radicalmente nullo, non essendo riconducibile alla tipologia del giudizio di opposizione agli atti esecutivi che, nel sistema delineato dal codice di rito, deve svolgersi con un procedimento contenzioso e concludersi con un provvedimento che deve presentare i caratteri della sentenza, non solo sotto il profilo formale (art. 132 cod. proc. civ.), ma anche sotto quello strutturale, perché emessa a conclusione di un procedimento introdotto e svoltosi con le forme del processo contenzioso ordinario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)