Sez. 1, Sentenza n. 11158 del 06/11/1998 (Rv. 520421 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Impresa privata realizzante l'opera pubblica in concessione - Domanda dell'espropriato diretta al conseguimento di somme maggiori rispetto a quelle depositate per indennità di espropriazione ed occupazione legittima - Legittimazione passiva dell'impresa concessionaria - Sussistenza - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La legittimazione a resistere alla domanda dell'espropriato diretta ad ottenere somme maggiori rispetto a quelle che risultino depositate a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione legittima (domanda proposta secondo lo schema tipico della cd. opposizione alla stima, previsto dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971) spetta al titolare del potere espropriativo, ossia al soggetto cui sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed addossato il relativo onere; sicché, quando l'opera pubblica è realizzata da impresa privata in forza di concessione, la concessionaria sarà legittimata passiva all'azione in oggetto, se ad essa risultano conferite tutte le potestà relative al procedimento ablatorio, con esclusione di ogni potere di vigilanza e controllo da parte della P.A. concedente. A tal riguardo, resta del tutto irrilevante che la titolarità dell'opera realizzata appartenga alla concedente medesima e che questa sia il soggetto le cui esigenze l'opera tessa tende a soddisfare (fattispecie relativa alla concessione, da parte del Ministero delle Poste, in favore di un'impresa privata, della realizzazione di una strada d'accesso ad un costruendo ufficio postale, con connessi poteri attinenti all'acquisizione delle aree necessarie).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)