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Sez. 1, Sentenza n. 28861 del 29/12/2005 (Rv. 586488 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Interventi straordinari ed urgenti nelle città di Palermo e Catania - Giudizio di opposizione alla stima - Legittimazione passiva della Regione Siciliana - Sussistenza - Legittimazione passiva del comune beneficiario dell'opera - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586488-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

La legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione (o, come nella fattispecie, di asservimento) e di occupazione legittima con riguardo alle procedure espropriative promosse ai sensi delle disposizioni del d.l. 1° febbraio 1988, n. 19 (conv. nella legge 28 marzo 1988, n. 99) sulla realizzazione di interventi straordinari ed urgenti nelle città di Palermo e Catania, integrate dall'art. 9 d.l. 3 maggio 1991, n. 142 (conv. nella legge 3 luglio 1991, n. 191), spetta esclusivamente alla Regione Siciliana, e non al comune beneficiario dell'opera, atteso che dalle predette disposizioni il potere di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e di curare direttamente, agendo in nome proprio e con autonoma gestione contabile delle relative risorse finanziarie, le necessarie procedure espropriative è attribuito in via esclusiva al Presidente della Regione Siciliana, il quale si configura pertanto come parte del rapporto espropriativo e soggetto obbligato al pagamento dell'indennità nei confronti del proprietario espropriato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1988 num. 19 art. 2, Decreto Legge 01/02/1988 num. 19 art. 3, Decreto Legge 01/02/1988 num. 19 art. 4, Decreto Legge 03/05/1991 num. 142 art. 9, Legge 28/03/1988 num. 99, Legge 03/07/1999 num. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)