Sez. 1, Sentenza n. 1109 del 04/02/1998 (Rv. 512194 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Occupazione acquisitiva - Risarcimento del danno al privato - Mancata emissione del decreto di esproprio - Soggetto passivamente legittimato - Titolare effettivo del potere espropriativo - Fattispecie in tema di realizzazione dell'opera da parte di un concessionario - Responsabilità di quest'ultimo - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
In tema di espropriazione, qualora l'irreversibile trasformazione del fondo privato in opera pubblica si sia verificata durante il periodo di occupazione legittima senza che sia, peraltro, tempestivamente intervenuto un provvedimento ablatorio, l'illecito aquiliano così determinatosi (e riferibile, "quoad tempus", alla scadenza del termine di occupazione autorizzata, in tale momento realizzandosi l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla P.A. quale effetto della materiale impossibilità di restituzione del bene) è addebitabile al titolare del potere espropriativo, al soggetto, cioè, tenuto al rispetto delle norma sull'espropriazione, così che, nell'ipotesi di opera pubblica realizzata da impresa privata in forza di concessione, il concessionario sarà autore dell'illecito nella misura in cui risultino a lui trasferite, dalla P.A., tutte le potestà relative al procedimento ablatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)