Sez. 2, Sentenza n. 28689 del 09/07/2010 Ud. (dep. 21/07/2010) Rv. 248214 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Circostanza attenuante - Fatto di particolare tenuità - Presupposti - Valore particolarmente esiguo del bene ricettato - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (ad es., l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo (ad es., capacità a delinquere dell'agente). (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'attenuante con riguardo alla ricettazione di due autoradio di ottima marca, una delle quali munita anche di telecomando).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)