diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13600 del 13/03/2012 Ud. (dep. 12/04/2012) Rv. 252286 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Circostanza attenuante - Fatto di particolare tenuità - Presupposti - Valore particolarmente esiguo del bene ricettato - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252286-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

L'attenuante della particolare tenuità del fatto nel reato di ricettazione va sempre esclusa se il fatto non è particolarmente lieve, risultando superflua ogni ulteriore indagine; mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, ai fini del riconoscimento della circostanza può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen. (Fattispecie relativa a ricettazione di una pistola con matricola abrasa in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante sia per il valore economico dell'arma sia per la sua intrinseca micidialità e potenzialità offensiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)