Sez. L - , Ordinanza n. 6200 del 24/02/2022 (Rv. 664001 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Datore di lavoro - Mutamento della natura giuridica - Assoggettamento a contribuzione - Decorrenza - Applicabilità dell'art. 8 della l. n. 335 del 1995 - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
L'art. 8 della l. n. 335 del 1995, secondo cui i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, opera nei casi in cui si provveda alla riclassificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, di cui all'art. 49 della l. n. 88 del 1989, al fine di renderla coerente con l'attività effettivamente svolta, e non invece nel diverso caso in cui non vi è stato mutamento di attività o erronea comunicazione iniziale delle caratteristiche della stessa, ma assoggettamento a contribuzione per effetto del mutamento di natura giuridica del datore di lavoro, con la trasformazione da azienda municipalizzata a società di capitali, rimanendo in tale caso la contribuzione dovuta sin dal momento in cui se ne sono verificati i presupposti.
Legge 08/08/1995 num. 335 art. 8, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)