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Sez. L - , Ordinanza n. 14257 del 24/05/2019 (Rv. 653975 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione dei datori di lavoro - Variazione dell'attività - Decorrenza - Criteri.
Stato
decisa il 2019-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653975-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati dall'Inps, d'ufficio o su richiesta dell'azienda, non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, nei quali non è tuttavia compresa l'ipotesi di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 215 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)