Sez. L, Sentenza n. 4638 del 20/05/1996 (Rv. 497694 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese - Criteri ex art. 49 della legge n. 88 del 1989 - Applicabilità ad attività iniziate prima dell'entrata in vigore di detta legge - Esclusione - Ultrattività dei pregressi inquadramenti - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, i criteri di classificazione dettati dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 non sono applicabili con riguardo ad attività iniziate prima della data di entrata in vigore della legge predetta attesa l'ultrattività, nei loro confronti, degli inquadramenti derivanti dalla normativa previgente, atteso che la previsione di permanente validità degli inquadramenti già in atto, contenuta nella seconda parte del comma terzo del suddetto art. 49, non si riferisce soltanto alle attività plurime di cui alla prima parte dello stesso comma. Nè è di ostacolo a tale principio la disposizione di cui al comma ottavo dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335, la quale ha infatti stabilito la regola dell'irretroattività della variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)