Sez. L, Sentenza n. 11024 del 14/05/2007 (Rv. 597482 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Sentenza della Corte Cost. n. 477 del 2002 - Perfezionamento per il notificante - Consegna del plico all'ufficiale giudiziario - Prova - Timbro apposto sul documento indicante il numero di registro "cronologico" - Sufficienza - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, la notificazione deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, cioè con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, che può anche risultare dal timbro indicante il numero del "registro cronologico" e la data, apposto, come nella specie, in calce all'atto di appello, per gli importi riscossi per la notificazione e recante la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, senza che sia necessario dimostrare la tempestività della consegna attraverso la ricevuta rilasciata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, dell'incarico affidatogli e della consegna dell'atto da notificarsi o attraverso idonea attestazione dello stesso pubblico ufficiale della data di ricezione dell'atto da notificare. Detta specifica attestazione non è necessaria in assenza di contestazioni al riguardo e in considerazione della coincidenza tra la data apposta immediatamente dopo il numero del registro cronologico dei ricorsi nel timbro con quella di ricezione da parte dell'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)