Sez. L, Sentenza n. 6836 del 01/04/2005 (Rv. 581068 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Sentenza della Corte Cost. n. 477 del 2002 - Perfezionamento per il notificante - Consegna del plico all'ufficiale giudiziario - Prova - Timbro apposto sul documento indicante il numero di registro "cronologico" - Rilevanza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, la notificazione deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, cioè con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, che può anche risultare dal timbro apposto sul documento indicante il numero del "registro cronologico ricorsi" e la data. (Nella specie la Corte Cass., verificando d'ufficio l'ammissibilità del ricorso, ha ritenuto determinante la data risultante dal suddetto timbro).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)