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Sez. 3, Sentenza n. 2449 del 22/05/1989 (Rv. 462826 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE - PROSECUZIONI - RIASSUNZIONE - SENTENZA EMESSA MALGRADO L'INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO PER MORTE DEL PROCURATORE - PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA - RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - TERMINE ANNUALE EX ART. 392 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462826-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE - PROSECUZIONI - RIASSUNZIONE - SENTENZA EMESSA MALGRADO L'INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO PER MORTE DEL PROCURATORE - PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA - RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO - TERMINE ANNUALE EX ART. 392 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Con riguardo alla sentenza emessa malgrado l'interruzione automatica del processo per la morte del procuratore di una delle parti, e, trattandosi di sentenza di appello, tempestivamente impugnata con ricorso per Cassazione, deve escludersi qualsiasi Rilevanza all'avvenuta notificazione del ricorso per Cassazione - anche se da tale atto si possa desumere la conoscenza legale della morte del procuratore - quale dies a quo, agli effetti della prosecuzione o riassunzione del processo interrotto. Pertanto, dopo la Cassazione di detta sentenza la riassunzione deve essere compiuta dinanzi al giudice di rinvio ad istanza della parte che vi abbia interesse entro il termine annuale di cui allo art. 392 cod. proc. civ. e non in quello più breve fissato dall'art. 305 dello stesso codice. (Conf 178/86, mass n 443823; (Conf 4129/83, mass n 429078; (Conf 4631/80, mass n 408450).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)