Sez. 1, Sentenza n. 4129 del 16/06/1983 (Rv. 429078 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - EFFETTI - SENTENZA EMESSA DURANTE IL PERIODO DI INTERRUZIONE DEL PROCESSO - INEFFICACIA - IMPUGNAZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITÀ - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO - GIUDICE COMPETENTE - TERMINE - DECORRENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - EFFETTI - SENTENZA EMESSA DURANTE IL PERIODO DI INTERRUZIONE DEL PROCESSO - INEFFICACIA - IMPUGNAZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITÀ - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO - GIUDICE COMPETENTE - TERMINE - DECORRENZA.*
La sentenza emessa malgrado l'interruzione automatica del processo per la morte del procuratore di una delle parti è priva di effetti nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo e, trattandosi di sentenza di appello tempestivamente impugnata con ricorso per Cassazione, deve essere cassata con rinvio allo stesso giudice che l'ha pronunciata, nella fase processuale in cui era pervenuta. In tal caso, dovendosi escludere qualsiasi Rilevanza alla avvenuta notifica del ricorso per Cassazione - anche se da tale atto si possa desumere la conoscenza legale della morte del procuratore - quale dies a quo, agli effetti della prosecuzione o riassunzione del processo interrotto, la riassunzione di quest'ultimo deve essere compiuta dinanzi al giudice di rinvio ad istanza della parte che vi abbia interesse, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (a pena di Estinzione dell'intero giudizio), stante l'equipollenza di tale riassunzione rispetto a quella prevista per il giudizio interrotto. (Conf 4631/80, mass n 408450; (Conf 2557/79, mass n 398887, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)