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Sez. 2, Sentenza n. 178 del 15/01/1986 (Rv. 443823 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - SENTENZA EMESSA NONOSTANTE L'INTERRUZIONE - NULLITÀ - CASSAZIONE CON RIMESSA AD ALTRO GIUDICE DI PARI GRADO - NECESSITÀ - TERMINE DI RIASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 392 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443823-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - SENTENZA EMESSA NONOSTANTE L'INTERRUZIONE - NULLITÀ - CASSAZIONE CON RIMESSA AD ALTRO GIUDICE DI PARI GRADO - NECESSITÀ - TERMINE DI RIASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 392 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

La morte del procuratore di una delle parti, verificatasi nel corso del giudizio di appello, comporta l'interruzione del processo e di conseguenza la nullità della sentenza emessa nonostante la interruzione. Ne consegue che, cassata tale sentenza, la causa va rinviata - in applicazione della norma generale di cui al primo comma dell'art. 383 cod. proc. civ. - ad altro giudice di pari grado, e non allo stesso giudice, affinché sia ripresa (dal punto in cui si trovava alla data dell'evento interruttivo) entro il termine annuale di riassunzione di cui all'art. 392 cod. proc. civ. e non in quello più breve fissato (per la prosecuzione o la riassunzione) dallo art. 305 dello stesso codice. (V 4129/83, mass n 429078; (V 4631/80, mass n 408450; (V 2557/79, mass n 398887; (V 1996/76, mass n 380813).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)