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Sez. 3, Sentenza n. 6120 del 12/05/2000 (Rv. 536459 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE | Immobili ad uso abitativo - Locazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della legge sull'equo canone - Scadenza ad uno dei termini rispettivamente fissati, per le locazioni soggette a proroga e per quelle non soggette a proroga, degli artt. 58 e 65 della predetta legge.
Stato
decisa il 2000-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536459-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE

I contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 e soggetti a proroga, cessano alle scadenze indicate nell'art. 58 stessa legge, senza che sia necessaria disdetta, non essendo ad essi estensibile la disciplina prevista per i contratti non soggetti a proroga di cui all'art. 65 legge 392/78, che diversamente dall'art. 58, richiama l'art. 3 concernente la rinnovazione tacita del rapporto; ed anche la clausola di proroga convenzionale per il caso di mancata disdetta resta inoperante per effetto della protrazione coattiva del rapporto stesso in forza di legge (v. sent. Corte Cost. n. 33/85).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)