Sez. U, Sentenza n. 265 del 23/01/1985 (Rv. 438489 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - LOCAZIONI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - SCADENZA AD UNO DEI TERMINI RISPETTIVAMENTE FISSATI, PER LE LOCAZIONI SOGGETTE A PROROGA E PER QUELLE NON SOGGETTE A PROROGA, DAGLI ARTT. 67 E 71 DELLA PREDETTA LEGGE - DISCIPLINA EX ARTT. 28, 29 E 30 DELLA LEGGE STESSA (DINIEGO DI RINNOVAZIONE COMUNICAZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA NUOVA LOCAZIONE, DISDETTA) - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - LOCAZIONI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - SCADENZA AD UNO DEI TERMINI RISPETTIVAMENTE FISSATI, PER LE LOCAZIONI SOGGETTE A PROROGA E PER QUELLE NON SOGGETTE A PROROGA, DAGLI ARTT. 67 E 71 DELLA PREDETTA LEGGE - DISCIPLINA EX ARTT. 28, 29 E 30 DELLA LEGGE STESSA (DINIEGO DI RINNOVAZIONE COMUNICAZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA NUOVA LOCAZIONE, DISDETTA) - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo a contratto di locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo ed in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, il locatore può esercitare l'Azione di rilascio, alle scadenze fissate, per i rapporti soggetti o non soggetti a proroga nella previgente legislazione, rispettivamente dagli artt. 67 e 71 di detta legge, senza essere tenuto a comunicare al conduttore a quali condizioni intenda addivenire ad una nuova locazione, e senza essere sottoposto alla disciplina della rinnovazione e del diniego di rinnovazione del rapporto alla prima scadenza, di cui agli artt. 28, 29 e 30 della citata legge, tenuto conto che tali norme, dettate per i contratti sorti nella vigenza della nuova disciplina, non sono applicabili nella regolamentazione transitoria delle locazioni in corso, in difetto di un espresso richiamo, non ravvisabile, in particolare, nelle Disposizioni degli artt. 69 e 73, riguardanti i diversi istituti della prelazione e del recesso. Ne deriva che il suddetto rilascio resta regolato dal principio generale dell'art. 1596 primo comma cod. civ., sulla fine della locazione a tempo determinato per spirare del termine, e non richiede, pertanto, nemmeno una preventiva disdetta, indipendentemente dal fatto che nel contratto sia inserita una clausola di proroga convenzionale del rapporto in caso di mancata disdetta (clausola resa inoperante per effetto della protrazione coattiva del rapporto stesso in forza di legge). (Conf 7537/83; (Conf 2975/83, mass n 427886; (contra 5841/81, mass n 416570).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)