Sez. 3, Sentenza n. 6966 del 16/07/1998 (Rv. 517269 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE | Immobili non abitativi - Locazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della legge cosiddetta sull'equo canone - Scadenza ad uno dei termini rispettivamente fissati, per le locazioni soggette a proroga e per quelle non soggette a proroga, dagli artt. 67 e 71 della predetta legge - Disciplina ex artt. 28, 29 e 30 della legge stessa (diniego di rinnovazione comunicazione delle condizioni per la nuova locazione, disdetta) - Applicabilità - Esclusione.
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE
I contratti di locazione non abitativa in corso alla entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 cessano alle scadenze di cui agli artt. 67 e 71 legge cit, senza essere sottoposti alla disciplina degli art. 28, 29 e 30 e senza l'obbligo per il locatore di comunicare le nuove condizioni per un'eventuale nuova locazione, cosicché il rilascio resta regolato dalla disposizione dell'art. 1596, primo comma cod. civ. e non richiede nemmeno una preventiva disdetta, restando inoperante anche la clausola di proroga convenzionale per il caso di mancata disdetta.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)