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Sez. 1, Sentenza n. 2572 del 03/10/1974 (Rv. 371001 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DI ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO - SENTENZA DI ESECUTIVITA DELLA CORTE DI APPELLO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO - PREVIO AVVISO ALLE PARTI - RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO - MODALITA.*
Stato
decisa il 1974-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371001-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DI ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO - SENTENZA DI ESECUTIVITA DELLA CORTE DI APPELLO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO - PREVIO AVVISO ALLE PARTI - RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO - MODALITA.*

La Corte di appello, alla quale venga presentata la sentenza del tribunale ecclesiastico di annullamento del matrimonio, prima di pronunciare in camera di consiglio la sentenza che rende esecutiva quella ecclesiastica, e tenuta ad avvertire le parti e ad assicurare alle medesime l'Esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con lo svolgimento del rito della camera di consiglio. Poiche, peraltro, il diritto di difesa sancito dal secondo comma dell'art 24 della Costituzione non deve necessariamente essere esercitato con identiche modalita in ogni caso, ma puo essere regolato in modo diverso, per adattarlo alle esigenze delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, con l'ovvio limite che non rimanga vanificato, deve ritenersi che nel procedimento camerale suddetto le esigenze del diritto di difesa siano soddisfatte se le parti abbiano avuto la possibilita giuridica e di fatto di svolgere adeguatamente e compiutamente le proprie difese, esponendo i motivi rispettivamente ritenuti utili a sostegno o a contestazione degli elementi materiali e giuridici della controversia oggetto di esame da parte del giudice. (la Corte suprema, in base al principio enunciato in massima, ha rilevato che nella fattispecie le parti avevano avuto modo, anche tramite i loro difensori, di esporre le proprie ragioni in ordine al tema di discussione in camera di consiglio, ed ha ritenuto che cio fosse sufficiente ad assicurare il loro diritto di difesa, non essendo richiesta la formale citazione delle parti medesime dinanzi alla Corte). (Conf 913'73, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34 all. C, Legge 07/05/1929 num. 810 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)